Il D.Lgs. 184/2021, recante l'”Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio“, all’art. 3, prevede l’introduzione, nel D.Lgs. 231/2001, del nuovo art. 25-octies.1 in materia di “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti“.
Il catalogo dei reati presupposto viene quindi esteso ai seguenti reati:
- 493-ter c.p.: indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento;
- 493-quater c.p.: detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 640-ter c.p.: frode informatica. Quest’ultimo reato risulta rilevante non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, come già previsto dall’art. 24 del Decreto, ma anche “nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.
A seguito dell’estensione del catalogo dei reati presupposto gli enti dovranno procedere con l’aggiornamento del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, valutando l’applicabilità e la rischiosità delle proprie attività aziendali rispetto ai nuovi illeciti.